Tasso alcolemico di 0,57 – Niente multa ….forse

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Sentenza creativa quella emessa da un giudice di pace di Padova che ha annullato la contravvenzione inflitta a un automobilista fermato dai Carabinieri il 4 dicembre scorso e sottoposto alla prova dell’etilometro. Lo strumento aveva rilevato un tasso alcolemico nel sangue di 0,57 g/litro, superiore al massimo consentito di 0,5 grammi, quindi la sanzione era arrivata implacabile: 500 euro di multa e sospensione della patente. Tuttavia, l’automobilista s’è rivolto a un giovane avvocato padovano, Federico Gallana, il quale, Codice alla mano, ha scovato il cavillo che ha permesso al suo cliente di farla franca nel ricorso.

GALEOTTO FU IL CENTESIMO – La tesi difensiva è che il Codice della Strada, all’art. 186, comma 2a, stabilisce che “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro”. Appunto, 0,5 e 0,8 grammi, e non 0,50 e 0,80. Insomma, la legge è precisa sui decimi di litro, ma non dice nulla riguardo ai centesimi. Quindi, ha sostenuto l’avvocato Gallana, «se il legislatore avesse inteso ricomprendere nella fattispecie vietata anche tutte quelle condotte riconducibili a un accertamento del tasso alcolemico compreso tra lo 0,51 e lo 0,59, l’avrebbe specificato, scrivendo 0,50. Ma poiché non l’ha fatto, la prima condotta punibile è quella relativa a un tasso di 0,6 grammi/litro.

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